1. Ferme restando le prescrizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, i prodotti fitosanitari possono essere immessi in commercio soltanto con una confezione o con
a) devono essere progettati e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, con chiusure ermetiche doppie o triple;
b) non devono essere manomissibili;
c) i materiali che li costituiscono e la loro chiusura non devono essere intaccati dal contenuto al fine di evitare il rischio di combinazioni nocive o pericolose;
d) gli imballaggi e le confezioni devono essere realizzati in materiale idoneo al riuso, anche se dopo appositi trattamenti.